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US Viterbese 1908

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE DELLA FIGC SANZIONA MARCO ARTURO ROMANO A 4 MESI DI INIBIZIONE E GIUSEPPE CAPOZZOLI A DUE MESI.

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARESEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
omissis
ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3766/1087pf22-23/GC/blp del 9 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri Capozzoli Giuseppe, Romano Vincenzo Aminta, Romano Marco Arturo e della società US Viterbese 1908 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3766/1087pf22-23/GC/blp del 9 agosto 2023, nei confronti di:
1) sig. Capozzoli Giuseppe, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della US Viterbese 1908 Srl, dal 23/06/2022, per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma, delle NOIF, 32, comma 5-quater del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle NOIF, omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della US Viterbese 1908 Srl, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 8 dell’art. 20 bis delle NOIF: 1) dal sig. Romano Vincenzo Aminta, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Tecnologia & Sicurezza Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl (e già detentrice del suo 10,09%), la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità del Legale Rappresentante della società acquirente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria della società acquirente; 2) dal sig. Romano Marco Arturo, n.q. di socio titolare di quote pari all’80,39% della Tecnologia & Sicurezza Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl (e già detentrice del suo 10,09%), la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità;
2) sig. Romano Vincenzo Aminta , n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Tecnologia & Sicurezza Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della US Viterbese 1908 Srl, per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma, delle NOIF, 32, comma ,5-quater del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle NOIF, per non aver depositato, nella sua qualità di n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Tecnologia & Sicurezza Srl, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità del Legale Rappresentante della società acquirente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di solidità finanziaria della società acquirente;
3) sig. Romano Marco Arturo, n.q. di socio titolare di quote pari all’80,39% della Tecnologia & Sicurezza Srl, società acquirente con rogito notarile del 15 marzo 2023 del 19,8% del capitale della società US Viterbese 1908 Srl, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della US Viterbese 1908 Srl, per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis, 5° e 6° comma, delle NOIF, 32, comma 5-quater del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del CGS, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle NOIF, per non aver depositato, nella sua qualità di socio della Tecnologia & Sicurezza Srl, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità;
4) la Società US Viterbese 1908 Srl:
a) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, della violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS vigente, per il
comportamento posto in essere dai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o
interesse era espletata l’attività sopra contestata;
b) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS.
Gli accordiGli accordi exex art. 127 CGSart. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sig.ri
Capozzoli Giuseppe, Romano Vincenzo Aminta e Romano Marco Arturo hanno depositato proposte di accordo rimesse alla
valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza il Dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Paolo Rodella, in rappresentanza dei sig.ri Capozzoli Giuseppe, Romano Vincenzo Aminta e Romano Marco Arturo; ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
– per il sig. Capozzoli Giuseppe, mesi 2 (due) di inibizione;
– per il sig. Romano Vincenzo Aminta, mesi 4 (quattro) di inibizione;
– per il sig. Romano Marco Arturo, mesi 4 (quattro) di inibizione.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 settembre 2023

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