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Viterbese

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di tutta la Dirigenza della Viterbese.

GARE DEL 14 APRILE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari per la SOCIETA’:

AMMENDA    € 500 VITERBESE per avere alcuni suoi sostenitori, al termine della partita, intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dell’arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’esiguo numero degli autori della condotta (r.proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2022 E AMMENDA € 500
– PISTOLESI FRANCESCO (VITERBESE)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto:
1 – una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;
2 – una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).
– FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto:
1 – una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;
2 – una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).
– ROMANO MARCO ARTURO (VITERBESE)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto:
1 – una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;
2 – una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 APRILE 2022
– URSINI ALESSANDRO (VITERBESE)
per avere, al 25°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, uscendo intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire in modo provocatorio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2022 E AMMENDA € 500
– CORRENTE BIAGIO (VITERBESE)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto:
1 – una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;
2 – una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 AMMENDA

– GOBATTONI PAOLO (VITERBESE)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto:
1 – una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva;
2 – una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
– MARTINELLI RICCARDO (VITERBESE)

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