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Viterbese

STADIO E. ROCCHI – PUBBLICATO IL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLO STADIO COMUNALE PER 5 ANNI.

CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 182 DEL D.LGS. 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLO “STADIO COMUNALE
ENRICO ROCCHI” PER IL PERIODO 1.07.2025 – 30.06.2030.
Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione
La concessione ha per oggetto la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo denominato
“Stadio Comunale Enrico Rocchi” finalizzata a perseguire il soddisfacimento dell’interesse
pubblico della collettività al gioco del calcio, senza possibilità di modifica della sua destinazione
d’uso di servizio pubblico.
Art. 2 – Descrizione dell’impianto
L’impianto è ubicato a Viterbo, in Via della Palazzina ed è costituito da:
a. terreno per il gioco del calcio a 11 e panchine;
b. locali spogliatoi arbitri / atleti, infermeria, servizi igienici;
c. locali magazzini;
d. locali palestra;
e. locali uso ufficio e a disposizione dei giornalisti (area Hospitality – area Speaker – area
disabili);
f. tribune per spettatori;
g. area parcheggio interna;
h. torri faro, centrale termica, ascensore per diversamente abili, impianti tecnologici, aree di
pertinenza esterna.
Il tutto nello stato di fatto, come risultante da sopralluogo e verbale di consegna, con foto allegate.
La struttura può ospitare oltre tremila spettatori ed è stata adeguata ai requisiti previsti dal
regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio per la serie C e D.
Art. 3 – Durata della concessione
La durata minima della concessione è quinquennale per il periodo dall’1.07.2025 al 30.06.2030
La concessione, ai sensi dell’art. 178 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, potrà avere durata ultra
quinquennale e comunque fino e non oltre dieci anni, in base alle risultanze delle valutazioni
dell’offerta tecnica (descritta nel Bando di gara) contenente la previsione che il concessionario
recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione di eventuali lavori di miglioria dell’impianto,
insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per
conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario.
Alla scadenza della concessione, ai sensi dell’art.178, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, non è
ammessa la proroga salvo per la revisione di cui all’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.
Art. 4 – Corrispettivo della concessione
1. Per la concessione della gestione dell’impianto sportivo in oggetto, il concessionario dovrà
versare al Comune di Viterbo il corrispettivo di aggiudicazione, oltre IVA, se dovuta.
2. Il canone dovrà essere versato al comune secondo le modalità definite nell’atto di
concessione.
Art. 5 – Remunerazione della concessione
1. Il concessionario, nel rispetto delle normative vigenti, potrà:
– effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività aggiuntiva a
quella sportiva prevalente, attraverso la gestione propria o di terzi;
– aprire uno store interno all’impianto, per la vendita al dettaglio esclusivamente di articoli
sportivi strettamente correlati all’attività;
– – acquisire introiti derivanti da:
– contributi per progetti sociali;
– attività sportiva (calcio o altro) giovanile;
– ingressi legati a giornate a tema, eventi;
– affitto dei locali dello stadio a privati.
2. Tutte le attività sopra menzionate dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal
Comune di Viterbo.
3. Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione delle attività svolte, nonché tutti
gli oneri, compresi quelli fiscali, saranno a carico del concessionario e avranno validità limitata al
periodo di durata della concessione.
4. Per l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario è tenuto a munirsi di
tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per la gestione del servizio, che deve essere svolto
esclusivamente all’interno dell’impianto, negli spazi ad esso dedicati e solo nei periodi e orari di
apertura al pubblico.
5. È a carico del concessionario, in caso di attivazione, la gestione completa dei punti di vendita e
somministrazione, compresa la relativa dotazione di adeguate attrezzature e arredi.
6. Il concessionario avrà diritto di esporre pubblicità in qualunque tipologia realizzata, all’interno
del perimetro del complesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con l’esclusione di
qualsiasi forma di propaganda politica e/o sindacale. La pubblicità è soggetta al pagamento delle
imposte e dei diritti stabiliti dalla legge.
7. Il concessionario potrà acquisire autonomamente sponsorizzazioni e gestire eventi di pubblico
spettacolo, specificatamente autorizzati.
8. Tutti i proventi delle sopra citate attività spetteranno al concessionario.
Art. 6 – Servizi oggetto della gestione
1. La gestione dovrà assicurare i seguenti servizi/attività essenziali:
a) apertura, chiusura, pulizia, sorveglianza e custodia dell’impianto nel suo complesso;
b) manutenzione ordinaria programmata, riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
c) organizzazione di attività sportiva didattica promozionale (nello specifico dovrà essere
garantito il proseguimento dell’attività formativa della Scuola Calcio);
d) direzione amministrativa, tecnica e organizzativa.
2. Il concessionario, nella gestione dell’impianto sportivo, dovrà, in particolare, svolgere le
seguenti prestazioni:
 custodia e sorveglianza dell’impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
 pulizia dell’intero complesso e delle pertinenze (campo da gioco, tribune, spogliatoi,
servizi per il pubblico, ecc.) con adeguate attrezzature;
 conduzione della struttura nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le
condizioni igienico – sanitarie delle strutture e dei presidi di sicurezza dell’impianto;
 pagamento di tutte le utenze, da volturare a proprio carico immediatamente dopo la
sottoscrizione della convenzione, ovvero della immissione in possesso e del conseguente
avvio della gestione sotto le riserve di legge, qualora ciò accada;
 riserva d’uso dell’impianto in favore dell’Amministrazione comunale per n.10 giornate
complessive;
 gestione diretta o indiretta dei punti ristoro, presenti all’interno dell’impianto, secondo le
normative di settore;
 gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta pubblicitaria;
 gestione degli eventi/manifestazioni, sportive e non, garantendo il presidio, la sorveglianza,
la responsabilità e la gestione delle emergenze, secondo le prescrizioni delle autorizzazioni
di esercizio dell’impianto e di qualunque prescrizione derivante dall’acquisizione delle
necessarie autorizzazioni;
 direzione amministrativa, tecnica e organizzativa della struttura;
 garanzia dell’equilibrio economico – finanziario della gestione dell’impianto, da
comprovare nel corso della concessione;
 assunzione del ruolo e degli obblighi del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
per le attività che lo richiedono;
 rispetto del DM 18 marzo 1996 e s.m.i. “Norme di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio degli impianti sportivi” e del DPR 151/2011;
 pagamento del canone di concessione al Comune di Viterbo;
 manutenzione ordinaria degli immobili, delle aree verdi, degli impianti tecnici e
tecnologici fissi e mobili di qualsiasi tipo già esistenti e di ogni elemento facente
parte dell’unità immobiliare, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel
tempo la fruibilità dell’impianto nelle migliori condizioni e di garantire il buon
funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dell’impianto: la
manutenzione ordinaria comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti gli
interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture dell’impianto, la
tinteggiature delle pareti, il ripristino degli intonaci, la sostituzione dei vetri, la riparazione
o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la verniciatura di ringhiere, parapetti e
recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere
eseguite sul posto con normali mezzi e materiali;
 manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area di gioco;
 interventi necessari per l’adeguamento dell’impianto, in caso di passaggio alla categoria
superiore;
 interventi di manutenzione straordinaria, resisi necessari a seguito della mancata
esecuzione della manutenzione ordinaria.
3. La gestione dovrà avvenire con le modalità indicate nel presente capitolato e nel rispetto del
Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali.
4. La gestione del servizio dovrà essere condotta secondo criteri di efficacia ed efficienza con
utilizzo dell’impianto a pieno regime, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e
rispetto delle leggi, con una particolare attenzione alle manutenzioni e agli allestimenti degli
impianti e degli spazi sportivi, nonché a facilitare l’integrazione di tutti i cittadini, la coesione
sociale e lo sviluppo della cultura sportiva, nel rispetto dell’ambiente e della cosa pubblica.
5 . Il Concessionario dovrà rispettare le norme disciplinanti le singole attività esercitate, tutte le
norme vigenti in materia di impiantistica sportiva, nonché tutte le disposizioni che dovessero
essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità
della concessione, garantendo sempre e comunque l’osservanza di tutte le norme necessarie alla
tutela dell’igiene, salute e sicurezza pubblica, nonché dell’ordine pubblico.
6. Il Concessionario è consegnatario dell’immobile, quale risulterà dal verbale di consistenza
redatto all’inizio della gestione in sede di consegna e in contraddittorio tra i rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale e il Concessionario stesso. L’immobile sarà consegnato nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova.
7. Il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà provvedere a dotare l’impianto di tutte le
attrezzature, i mobili e gli arredi necessari per l’esercizio delle attività sportive e la
gestione complessiva dell’impianto.
8. È fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell’immobile, senza
l’autorizzazione del Comune, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di decadenza
della concessione, ripristino e risarcimento dei danni.
9. Per attività compatibili con l’uso dell’impianto, di tipo diverso rispetto alle attività sportive di
calcio, dovrà essere richiesto ai competenti uffici comunali il rilascio dell’apposita licenza e/o delle
autorizzazioni previste dalle vigenti leggi.
Art. 7 – Diritti dell’Amministrazione
1. Il Comune avrà diritto di usufruire gratuitamente dell’impianto e delle relative strutture, in
periodi e con le modalità che verranno concordate con il concessionario, per lo svolgimento di
attività sportive, scolastiche e non, gare e/o particolari manifestazioni organizzate dal Comune
stesso, nel pubblico interesse. A tal fine il Comune, per lo svolgimento di tali manifestazioni, si
riserva un numero massimo pari a n.10 (dieci) giornate. Le condizioni per la custodia, pulizia e
conduzione dell’impianto per il relativo periodo verrà disciplinato di volta in volta mediante
sottoscrizione di apposito accordo tra le parti.
Art. 8 – Caratteristiche del servizio
1. Il concessionario dovrà redigere un regolamento di gestione interna, ispirato ai criteri di cui al
presente capitolato speciale d’appalto, entro n.30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il
regolamento dovrà essere sottoposto all’Amministrazione Comunale per il relativo nulla osta.
2. Il servizio di gestione non potrà essere interrotto, sospeso o abbandonato, nemmeno
temporaneamente dal gestore, salvo diverso accordo tra le parti e fatte salve eventuali cause di forza
maggiore.
3. L’abbandono, anche se temporaneo, l’interruzione o altro accadimento di interruzione,
sospensione o abbandono ingiustificati comporteranno la risoluzione del contratto.
4. In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale di esercizi, il concessionario
non potrà avanzare alcuna pretesa al termine dell’affidamento, per qualunque motivo intervenuto,
né nei confronti del Comune, né nei confronti dell’eventuale successivo affidatario.
5. Il concessionario segnalerà al Comune il nominativo del Responsabile del servizio o Direttore
con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di comprovata
esperienza nella posizione, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente
riguardo ad eventuali problemi inerenti il servizio stesso e garantirne il corretto andamento.
6. Il concessionario dovrà comunicare il recapito telefonico del Responsabile che avrà l’obbligo
della reperibilità e fungerà da diretto interlocutore con i l Comune, per la gestione del servizio.
Art. 9 – Utilizzo dell’impianto
1. Il concessionario si impegna a gestire l’impianto secondo le norme del presente capitolato e
secondo norme vigenti in materia, in quanto applicabili.
2. Il concessionario, dopo aver espletato la propria attività, potrà concedere l’uso dell’impianto
alle associazioni, società o gruppi sportivi affiliati al C.O.N.I., con priorità di utilizzo per quelle
associazioni operanti nel territorio del Comune di Viterbo che svolgono le seguenti attività, previa
autorizzazione del Comune stesso:
a) promozione giovanile e/o sociale;
b) gestione C.O.N.I.;
c) attività di campionati federali.
3. Tutti gli introiti derivanti dall’utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario,
ivi compresi quelli derivanti dalla struttura adibita a ristoro, da eventi pubblici di tipo sportivo
(restano esclusi quelli eventualmente organizzati dal Comune) e dall’uso degli spazi pubblicitari
interni.
Art. 10 – Obblighi del concessionario
1. Il concessionario assume la gestione del servizio con l’organizzazione propria di persone e
mezzi, risultando a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, fatto salvo
il rimando alla disciplina del subappalto, di cui all’art.119 D.Lgs. n. 36/2023, consentita per la
sola gestione del punto ristoro.
2. Oltre a quanto previsto in altre disposizioni del presente capitolato, sono a carico del
concessionario i seguenti obblighi:
a) gestione generale dell’impianto, di tutte le attrezzature e delle aree esterne di pertinenza,
nonché attuazione di tutti gli adempimenti igienico-sanitari previsti dalle normative vigenti;
b) apertura, chiusura e conduzione dell’impianto mediante l’impiego di proprio personale;
c) custodia dell’impianto, delle strutture e delle attrezzature ivi collocate;
d) controllo di tutte le attività esercitate nella struttura, assicurando la costante presenza di
propri incaricati, nonché l’impiego delle più idonee ed adeguate attrezzature;
e) manutenzione dell’impianto, nei termini meglio definiti dai successivi articoli;
f) acquisizione a propria cura e spese di tutti i titoli, comunque denominati, necessari per
l’esercizio delle attività da svolgere;
g) pagamento di tutte le spese inerenti tutte le utenze (elettriche, telefoniche, gas, acqua,
smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti all’interno dell’impianto e quant’altro dovesse essere
previsto dal concessionario), previa intestazione dei relativi contratti e/o voltura degli esistenti;
h) pagamento della T.A.R.I. e delle altre imposte, tributi e canoni spettanti ai detentori, a
qualsiasi titolo, di beni immobiliari;
i) adempimento d e gli obblighi legali, previsti per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza
nei luoghi di lavoro;
l) pagamento di tutte le spese necessarie per lo svolgimento del servizio e di quelle inerenti la
stipula del contratto di concessione;
m) gestione di tutti gli impianti;
n) gestione dei sistemi di sicurezza (defibrillatori, estintori, presidi di primo soccorso, etc.).
Art. 11 – Spese di gestione e di manutenzione ordinaria
1. Il concessionario utilizzerà l’impianto e le attrezzature in dotazione, nel rispetto dei
regolamenti e delle eventuali tariffe vigenti, esclusivamente per le attività sportive per le quali gli
impianti stessi sono abilitati.
2. Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario.
3. Gli interventi di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici dovranno essere
effettuati ai sensi delle normative vigenti in materia di pubblico spettacolo di tipo sportivo. Il
concessionario o le ditte incaricate della manutenzione ordinaria non potranno modificare alcun
elemento degli impianti e delle strutture, così come affidate in consegna, senza la preventiva
autorizzazione scritta dei competenti organi comunali.
4. Il concessionario è obbligato, inoltre, a garantire tempestivamente tutti gli interventi di
riparazione e/o sostituzione, necessari a mantenere integre, per quantità e qualità, le attrezzature e le
strutture di cui è dotato l’impianto sportivo.
5. Il Concessionario, in considerazione degli obblighi dallo stesso assunti relativamente alle
manutenzioni, ha il dovere, a fine contratto, di riconsegnare l’impianto funzionante e in buono stato
di manutenzione (fatto salvo il deperimento d’uso), rispondendo direttamente per l’eventuale
incuria, come risulterà dal verbale di riconsegna, da redigersi in contraddittorio tra le parti. Ogni
danno accertato comporterà per il Concessionario l’obbligo del relativo risarcimento; il
Concedente non procederà allo svincolo della cauzione, in presenza di pendenze risarcitorie, quindi
anche in caso di contestazioni al e del Concessionario.
Art. 12 – Interventi straordinari
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno di norma a carico dell’Amministrazione
comunale, che si riserva di stabilire tempi e modi di realizzazione degli stessi.
2. Il Concessionario può proporre all’Amministrazione comunale di provvedere in proprio e a
proprie spese all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ferma restando la facoltà
dell’Amministrazione di riservarsi, valutata l’offerta, di concedere, a tal fine, una partecipazione
alle spese delle opere realizzate. Nulla è dovuto al concessionario per l’eventuale interruzione delle
attività.
3. Tutte le opere e le migliorie, fisse o mobili, realizzate dal concessionario in forza del presente
affidamento, ivi comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le varie attività, diverranno di
diritto di proprietà del Comune di Viterbo dal momento della loro realizzazione o acquisizione.
4. Il Comune si riserva il diritto di apportare tutti gli interventi di miglioria e/o ampliamento
all’impianto sportivo, ritenuti necessari, con il solo obbligo di darne comunicazione preventiva al
concessionario.
5. Il Comune si riserva altresì il diritto di procedere alla esecuzione dei lavori di miglioramento
dell’impianto sportivo, come finanziati nell’ambito del PNRR.
Art. 13 – Gestione struttura adibita a ristoro
1. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il concessionario dovrà
acquisire il necessario titolo abilitativo secondo la normativa in vigore (possesso dei requisiti morali
e professionali previsti dall’art. 12 della L.R. 23.11.2018, n.62 e s.m.i. successive modifiche),
nonché la notifica sanitaria prevista dalle disposizioni in vigore. Le autorizzazioni sono operanti
limitatamente ed esclusivamente al periodo del contratto e non sono trasferibili o utilizzabili
autonomamente, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto sportivo.
2. Il gestore è tenuto a praticare prezzi per le consumazioni non superiori ai prezzi medi praticati
per le stesse consumazioni negli altri esercizi similari della zona, nonché a rispettare le
disposizioni di legge in materia di orari e di prezzi, anche relative alla relativa pubblicità.
3. Il concessionario potrà sub-concedere in gestione il servizio di somministrazione di alimenti e
bevande a terzi qualificati e idonei, nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente
capitolato, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune dell’adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere
tra il concessionario e il gestore del servizio di somministrazione.
Art. 14 – Pulizia e manutenzione degli spazi interni
Al fine di mantenere il decoro dell’area circostante, il concessionario dovrà provvedere alla pulizia
periodica di tutti gli spazi interni, di pertinenza dell’impianto sportivo.
Art. 15 – Spazi pubblicitari
1. Ogni attività di pubblicità all’interno dell’impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto
del concessionario. Il Comune si riserva il diritto di apporre pubblicità propria o di propri sponsor,
negli spazi interni ed esterni, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria,
esclusivamente nell’ambito delle manifestazioni o attività organizzate dal Comune.
2. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno contenere pubblicità diretta o collegata
alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo
sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia,
escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed
associazioni in genere, portatrici di interessi particolari.
Art. 16 – Tariffe
I proventi derivanti dalla gestione del servizio verranno introitati dal concessionario.
Art. 17 – Personale in servizio
1. Il personale utilizzato dal gestore per l’esecuzione del servizio dovrà essere in regola con
le norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni.
2. Il gestore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei
confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. L’obbligo permane anche
dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano il gestore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. Il gestore si impegna a presentare, su richiesta dell’Amministrazione, copia di tutti i
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi,
o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4. Il gestore è tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni
obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale
dipendente.
5. L’Amministrazione è sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti del personale
dipendente del concessionario, per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi e
assistenziali, assicurazioni e infortuni, e a ogni altro adempimento, prestazione e obbligo inerente il
rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in
vigore.
Art. 18 – Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008. Oltre ai controlli resi
obbligatori dalla normativa, l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle ispezioni
che dovesse ritenere opportune.
2. Il concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi a proprio nome.
3. Il servizio in concessione non rientra nelle definizioni di cui all’art.26 del D.Lgs. 81/2008,
pertanto non necessita né della redazione del documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI) da parte dell’Ente né della previsione dei relativi oneri.
4. Per tutti gli altri rischi, è obbligo per l’appaltatore, nominare un responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, ai sensi dell’art.17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, elaborare il
proprio Documento di valutazione dei rischi ovvero, ove ne ricorra il caso, presentare
autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, ai sensi degli artt. 28
e 29 del D.Lgs. n.81/08, comunicando al Comune ogni eventuale aggiornamento e provvedendo
all’attuazione delle misure di sicurezza ivi previste, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi specifici dell’attività svolta.
5. È obbligatorio, per il gestore, dotarsi del PEE (piano di emergenza ed evacuazione), da
integrare al DVR, che deve essere presente sul posto di lavoro, in base a quanto stabilito dal D.Lgs.
81/08 (articolo 43) e dal DM 10 marzo 1998 (articolo 5).
Art. 19- Documentazione da inviare all’amministrazione
Prima dell’inizio della gestione, dovranno essere presentati all’Amministrazione comunale:
a) programma dell’attività di utilizzo della struttura;
b) polizze assicurative e cauzioni come dettagliate nel presente capitolato;
c) adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (in particolare il Piano di
evacuazione e di emergenza);
d) copia atto costitutivo e statuto, iscrizione al C.O.N.I., ecc.;
e) Codice Etico dello Sport debitamente sottoscritto.
Art. 20 – Controllo di gestione e rendiconto
1. È prerogativa del Comune il controllo sulla gestione degli impianti sportivi e, pertanto, i
competenti organi comunali potranno procedere in ogni momento a verifica del rispetto della
convenzione, con particolare riferimento alla buona conservazione delle strutture, delle pertinenze e
degli arredi, nonché all’uso pubblico degli impianti stessi.
2. Al fine di consentire le attività di controllo del Comune sulla gestione del servizio, al termine
della gestione, il concessionario è tenuto a fornire:
a) una relazione sulla gestione e conduzione generale dell’impianto, ivi compreso il punto
ristoro;
b) una relazione sull’attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, espletata nel corso
dell’anno;
c) un rendiconto analitico della gestione dal quale si evidenzi l’utilizzazione quantitativa della
struttura e i relativi oneri e ricavi.
d) copia del bilancio relativo all’anno d’imposta di competenza.
Art. 21- Divieti
1. È fatto divieto assoluto di conferire la gestione in subappalto totale o parziale a terzi, pena la
revoca immediata della concessione. Non rientra in tale divieto la possibilità di affidare a terzi la
conduzione della struttura adibita a ristoro.
2. È fatto divieto di apportare modifiche o variazioni o manomissioni alle strutture complessive
dell’impianto senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 22 Assicurazione e responsabilità
Il Concessionario provvede alla stipula di una idonea polizza assicurativa di responsabilità civile
verso terzi e operai, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi,
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e
attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari causate o
derivanti dal godimento della concessione.
I contratti di assicurazione devono avere le seguenti caratteristiche e contenere le clausole sotto
indicate:
“Massimale Rct di almeno € 2.500.000,00 per sinistro.
Deve essere compresa anche la garanzia Rco nei termini di seguito indicati: massimali €
2.500.000 per sinistro con limite per persona di € 2.500.000,00:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,
interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n.
38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di
lavoro da lui dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società
quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di
regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi
diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale
compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.
Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto I) per morte e
per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie
professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:
• in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la
mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale
Rappresentante;
• in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili
o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei
lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore
per l’Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
• in conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente
definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
• in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al
D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale
derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato
dall’Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale
derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, ai
sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
• tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa
esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di
altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola
con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate
inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la
propria validità.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi
periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.
Tale polizza deve inoltre prevedere le seguenti estensioni:
1. RC Personale: la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Segretario, di tutti
i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della
Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere.
2. cose in consegna e custodia: la responsabilità derivante all’Assicurato per i danni arrecati
alle cose in consegna e/o custodia all’Assicurato. Tale garanzia sarà prestata con il limite di
indennizzo di € 100.000,00;
3. proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la
responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, custodia, concessione amministrativa, uso e
manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati
comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che
dall’Assicurato per la sua attività, da Terzi;
4. rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Viterbo;
5. Garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00.
Il Concessionario stipula altresì una polizza “Incendio a primo rischio assoluto” per un valore di €
50.000,00; tale polizza deve inoltre prevedere le seguenti estensioni:
• rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Viterbo;
• Garanzia Ricorso Terzi di almeno € 500.000,00”.
Art. 23 – Penalità
1. Il personale del Comune avrà libero accesso all’impianto, per le verifiche e i controlli sulla
gestione (attività, modalità di conduzione, ecc.), sulla conduzione della convenzione, sullo stato
manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d’opera. A seguito di tali controlli, in caso di
riscontrate inadempienze e/o quant’altro sia nocumento all’efficienza e al buon funzionamento
dell’impianto o che violi, anche solo in parte, quanto stabilito, potrà essere applicata la sanzione
della revoca della concessione, restando impregiudicata la facoltà di richiesta del danno.
2. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e del Regolamento per
l’Utilizzo del Complesso Sportivo si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: €100,00;
b) arbitraria modifica delle tariffe di utilizzo, senza previa autorizzazione e condivisione con il
Concedente, penale da determinare sul contratto in modo proporzionale al valore di servizi e
comunque non inferiore al 5% e non superiore al 30% dell’appalto;
c) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate, non effettuate: l’importo delle
opere non effettuate, incrementato del 10% del relativo valore.
Art. 24 – Revoca, recesso, decadenza del contratto
1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la concessione qualora
intervengano necessità di interesse pubblico o comunque necessità prevalenti
dell’Amministrazione comunale, senza che il Concessionario possa avanzare pretese di
compensi, indennizzi, risarcimenti o altro.
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, previo
avviso da comunicare al Comune a mezzo di lettera raccomandata o PEC entro il termine di
sei mesi dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. In tal caso non competerà al
Concessionario alcuna indennità o indennizzo di sorta, non spettandogli neppure il rimborso
pro quota delle spese per utenze o mensilità eventualmente anticipate.
3. Nel caso di eventi calamitosi, l’impianto potrà essere requisito dal Comune per l’intera
durata dell’emergenza, senza preavviso e senza che al Concessionario spetti alcuna indennità o
indennizzo di sorta, salvo il rimborso del canone per il periodo non fruito.
La concessione decade in caso di:
a) mancata produzione di polizza assicurativa;
b) mancato rilascio della garanzi;
c) mancato pagamento anche di una sola rata semestrale del canone;
d) grave inerzia da parte del Concessionario;
e) sub-concessione non autorizzata;
f) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo;
g) mancata esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria come da capitolato speciale e
articolo 1 del presente contratto cui si rinvia;
h) mancata esecuzione della manutenzione straordinaria, per quanto di competenza, come
da capitolato speciale e articolo 1 del presente contratto cui si rinvia.
Art. 25 – Recesso
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di
almeno un mese, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Art. 26 – Spese contrattuali
Tutte le spese presenti e future, inerenti e conseguenti alla concessione, comprese le tasse di
registrazione, sono a carico del concessionario, senza eccezioni e senza diritto di rivalsa.
Art. 27 – Definizioni delle controversie
Tutte le controversie che potranno sorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente
capitolato e del contratto che sarà stipulato con il concessionario saranno deferite al Tribunale di
Viterbo.

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